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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1985, n. 2

RIORDINO E PROGRAMMAZIONE DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 16 gennaio 1985

Art. 23
Modalità della gestione associata
L'associazione dei Comuni d' intesa con i Comuni, le Province e le Comunità montane determina i mezzi finanziari, i beni mobili e immobili da trasferire all'Unità sanitaria locale per l'esercizio delle funzioni di assistenza sociale gestite in forma associata per il tramite delle Unità sanitarie locali, nonchè, fermo restando quanto disposto dai successivi articoli 27 e seguenti, il personale necessario.
I Comuni e le Province devono in ogni caso trasferire alle Unità sanitarie locali le quote derivanti dalle assegnazioni di provenienza statale e regionale destinate al finanziamento degli interventi e dei servizi gestiti in forma associata.
Le Unità sanitarie locali provvedono entro il 31 marzo di ogni anno a trasmettere ai Comuni, alle Province, al Circondario di Rimini e alle Assemblee di Comuni per la programmazione di cui agli ambiti territoriali n. 23 e n. 39 una relazione sull'andamento della gestione delle funzioni assistenziali e sui risultati conseguenti.
I Comuni e le Province possono in ogni momento procedere alla verifica delle concrete modalità attuative dei servizi, interventi e programmi, anche al fine di migliorarne i livelli qualitativi e quantitativi.

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