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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1985, n. 2

RIORDINO E PROGRAMMAZIONE DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 16 gennaio 1985

Art. 24
Integrazione delle funzioni sanitarie e sociali
Le Unità sanitarie locali definiscono modalità e adottano provvedimenti per integrare i programmi e gli interventi sanitari con quelli sociali.
Le prestazioni sanitarie all'interno dei servizi e delle strutture di assistenza sociale sono garantite dai competenti servizi delle Unità sanitarie locali direttamente o con rapporto di convenzione.

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