LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1985, n. 2
RIORDINO E PROGRAMMAZIONE DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 16 gennaio 1985
Art. 25
Servizio sociale delle Unità sanitarie locali
Le attività di assistenza sociale, gestite in forma associata o convenzionata ai sensi del precedente articolo 22, sono esercitate dalle Unità sanitarie locali per il tramite del servizio sociale.
L'attività connessa alla risocializzazione e socializzazione dei dimessi dagli ospedali psichiatrici e dei tossicodipendenti, l'assistenza psicologica ed ogni altra attività compresa nelle funzioni di cui alla Legge 23 dicembre 1978 n. 833 , aventi caratteristiche essenzialmente d' assistenza sociale prevista dal piano sanitario regionale e a carico del fondo sanitario nazionale, possono essere funzionalmente organizzate e dirette dal servizio sociale.
In relazione alle attività esercitate il servizio sociale, per meglio adeguare i propri interventi alle caratteristiche psico - sociali degli utenti ed alle specificità dei bisogni, è organizzato, di norma, nei seguenti settori:
- famiglia e maternità - infanzia età evolutiva
- adulti
- anziani.