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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1985, n. 2

RIORDINO E PROGRAMMAZIONE DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 16 gennaio 1985

Art. 25
Servizio sociale delle Unità sanitarie locali
Le attività di assistenza sociale, gestite in forma associata o convenzionata ai sensi del precedente articolo 22, sono esercitate dalle Unità sanitarie locali per il tramite del servizio sociale.
L'attività connessa alla risocializzazione e socializzazione dei dimessi dagli ospedali psichiatrici e dei tossicodipendenti, l'assistenza psicologica ed ogni altra attività compresa nelle funzioni di cui alla Legge 23 dicembre 1978 n. 833 Sito esterno, aventi caratteristiche essenzialmente d' assistenza sociale prevista dal piano sanitario regionale e a carico del fondo sanitario nazionale, possono essere funzionalmente organizzate e dirette dal servizio sociale.
In relazione alle attività esercitate il servizio sociale, per meglio adeguare i propri interventi alle caratteristiche psico - sociali degli utenti ed alle specificità dei bisogni, è organizzato, di norma, nei seguenti settori:
- famiglia e maternità - infanzia età evolutiva
- adulti
- anziani.

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