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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1985, n. 2

RIORDINO E PROGRAMMAZIONE DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 16 gennaio 1985

Art. 26
Responsabile del servizio sociale della Unità sanitaria locale
Al servizio sociale è preposto un responsabile prescelto tra gli operatori di ruolo del sefvizio o alle stesso assegnato funzionalmente, che ricoprono una delle qualifiche funzionali dirigenziali previste per i dipendenti degli Enti locali o regionali ovvero posizioni funzionali equipollenti nel ruolo di appartenenza per i dipendenti inquadrati nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale e che siano in possesso di comprovata esperienza e competenza nell'organizzazione dei servizi sociali.
L'incarico di responsabile del servizio sociale è conferito con le modalità e le procedure, in quanto applicabili, di cui alla legge regionale che definisce le norme per il conferimento dell'incarico di responsabile di servizio nelle Unità sanitarie locali. L'incarico è conferito dall'Assemblea generale per la durata di tre anni ed è rinnovabile.
Il responsabile del servizio sociale fa parte dell'ufficio di direzione e partecipa con voto consultivo alle sedute del Comitato di gestione.
Al responsabile del servizio sociale è corrisposto, a carico del bilancio sociale e per la durata dell'incarico, una indennità in misura pari a quella prevista dall'accordo nazionale unico di cui all'articolo 47 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 Sito esterno, per i responsabili dei servizi sanitari e amministrativi delle Unità sanitarie locali.

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