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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1985, n. 2

RIORDINO E PROGRAMMAZIONE DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 16 gennaio 1985

Art. 27
Personale dell'associazione dei Comuni
Per l'esercizio in forma associata delle funzioni di assistenza sociale, l'associazione dei Comuni di cui alla Legge regionale 3 gennaio 1980 n. 1, si avvale di:
- personale assunto direttamente
- personale assegnato da Comuni e comandato da Province, Comunità montane, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e Regione.
Si avvale, altresì, per lo svolgimento di attività che concorrono all'attuazione delle finalità proprie del servizio sanitario, di personale iscritto nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale.
Il personale di cui al secondo alinea del primo comma e quello di cui al precedente comma, che conserva il rapporto di pubblico impiego con l'ente o l'Unità sanitaria locale di appartenenza, è assegnato solo funzionalmente al servizio sociale.
Il personale assunto direttamente dall'associazione dei Comuni rientra nel comparto del personale degli Enti locali, e in tal ambito sono fatti salvi i processi di mobilità secondo le disposizioni del DPR 23 giugno 1983 n. 347 Sito esterno, e della Legge regionale 8 marzo 1984 n. 11.
Agli oneri relativi si fa fronte con le quote messe a disposizione dagli Enti associati.

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