LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1985, n. 2
RIORDINO E PROGRAMMAZIONE DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 16 gennaio 1985
Art. 29
Copertura dei posti di pianta organica
I concorsi per la copertura dei posti prevista nella pianta organica del servizio sociale sono indetti dal Comitato di gestione.
Nella determinazione dei posti da mettere in concorso vanno temporaneamente esclusi i posti le cui funzioni sono svolte da personale comandato da Comuni, Comunità montane, Province, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e Regione, nonchè da personale iscritto nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale.
Il bando di concorso deve avere la massima diffusione ed essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.