LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1985, n. 2
RIORDINO E PROGRAMMAZIONE DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 16 gennaio 1985
Art. 32
Finalità - Attuazione
Le finalità di cui al presente titolo si conseguono attraverso i programmi, i criteri e gli interventi specificatamente previsti dal piano socio - assistenziale e, fino all'entrata in vigore dello stesso, attraverso gli interventi già previsti dagli articoli 41 e 42 della Legge regionale 3 gennaio 1980 n. 1.