LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1985, n. 2
RIORDINO E PROGRAMMAZIONE DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 16 gennaio 1985
Art. 36
Funzioni delegate e subdelegate
Nell'ambito delle funzioni amministrative regionali di cui al secondo comma del precedente articolo 10, sono delegate e subdelegate ai Comuni:
a) l'autorizzazione al funzionamento delle strutture, pubbliche e private, ai sensi del precedente articolo 9;
b) la vigilanza sul funzionamento delle strutture e dei servizi, pubblici e privati, di assistenza sociale;
c) le funzioni di controllo pubblico sull'amministrazione delle persone giuridiche private disciplinate dall'art. 12 del codice civile, operanti nelle materie di cui all'art. 22 del DPR 24 luglio 1977 n. 616 e le cui finalità si esauriscono nell'ambito della Regione, previste dagli articoli 23, ultimo comma, 25 e 26 del codice civile, nonchè le funzioni relative alla autorizzazione all'acquisto di immobili, all'accettazione di donazioni, eredità o legati di cui all'articolo 17 del codice civile;
d) la nomina ad amministratore delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.