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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1985, n. 2

RIORDINO E PROGRAMMAZIONE DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 16 gennaio 1985

Art. 36
Funzioni delegate e subdelegate
Nell'ambito delle funzioni amministrative regionali di cui al secondo comma del precedente articolo 10, sono delegate e subdelegate ai Comuni:
a) l'autorizzazione al funzionamento delle strutture, pubbliche e private, ai sensi del precedente articolo 9;
b) la vigilanza sul funzionamento delle strutture e dei servizi, pubblici e privati, di assistenza sociale;
c) le funzioni di controllo pubblico sull'amministrazione delle persone giuridiche private disciplinate dall'art. 12 del codice civile, operanti nelle materie di cui all'art. 22 del DPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno e le cui finalità si esauriscono nell'ambito della Regione, previste dagli articoli 23, ultimo comma, 25 e 26 del codice civile, nonchè le funzioni relative alla autorizzazione all'acquisto di immobili, all'accettazione di donazioni, eredità o legati di cui all'articolo 17 del codice civile;
d) la nomina ad amministratore delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

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