Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1985, n. 2

RIORDINO E PROGRAMMAZIONE DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 16 gennaio 1985

Art. 37
Esercizio delle funzioni delegate e subdelegate
l'esercizio delle funzioni delegate e subdelegate di cui alle lettere a) e b) del primo comma del precedente articolo 36 è effettuato obbligatoriamente in forma associata per il tramite delle Unità sanitarie locali nel cui territorio ha sede la struttura o è svolto il servizio, al fine anche di assicurarne lo svolgimento coordinato e integrato sotto i profili sia socio - assistenziale che sanitario.
L'esercizio delle funzioni subdelegate di cui alla lettera c) e di quella delegata di cui alla lettera d) del primo comma del precedente articolo è effettuato dal Comune nel cui territorio ha sede legale la persona giuridica privata o l'Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza.
In caso di persistente inerzia nell'esercizio delle funzioni delegate e subdelegate, la Regione, sentito il Comune competente, e previsa assegnazione di un congruo termine per provvedere, si sostituisce al soggetto inadempiente limitatamente alla sola attività non adempiuta.
La revoca delle funzioni delegate e subdelegate nei confronti di tutti o uno solo dei soggetti delegati, segue la disciplina prevista nel Titolo III della Legge regionale 27 febbraio 1984 n. 6.
Il Consiglio regionale impartisce direttive sui requisiti funzionali e strutturali, sulle procedure per il rilascio, la sospensione, la revoca dell'autorizzazione al funzionamento, nonchè sui criteri di vigilanza volti anche alla verifica della permanenza delle condizioni e requisiti che hanno dato luogo all'autorizzazione stessa.
Le deleghe e subdeleghe di cui ai punti a) e b) dell'articolo precedente si attivano quando siano stati precisati i requisiti di cui al precedente articolo 9.

Espandi Indice