LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1985, n. 2
RIORDINO E PROGRAMMAZIONE DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 16 gennaio 1985
Art. 38
Programmazione regionale
La Regione definisce, mediante la predisposizione del piano socio - assistenziale coordinato ed integrato con il piano sanitario, gli orientamenti programmatici per dare attuazione alle finalità della presente legge.
Il piano socio - assistenziale definisce: gli obiettivi prioritari da perseguire;
- la tipologia dei servizi e degli interventi;
- i parametri di funzionalità ed organizzazione dei servizi e dei presidi, ove i medesimi siano identificabili.
Il piano socio - assistenziale regionale è periodicamente aggiornato.
La Regione garantisce a norma dell'articolo 5 dello Statuto la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle proprie scelte in materia di assistenza sociale assicurando in particolare la consultazione dei soggetti di cui agli articoli 14 e 16 iscritti nei registri regionali.