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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1985, n. 2

RIORDINO E PROGRAMMAZIONE DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 16 gennaio 1985

Art. 39
Programmazione territoriale
Sulla base del piano socio - assistenziale regionale, le Province, il Circondario di Rimini e le Assemblee di Comuni per la programmazione, di cui agli ambiti territoriali n. 23 e n. 39, predispongono il rispettivo piano articolato tenuto conto degli ambiti territoriali delle Unità sanitarie locali corrispondenti; promuovono il concorso dei Comuni, delle associazioni dei Comuni e delle Comunità montane di cui alla Legge regionale 3 gennaio 1980 n. 1 e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, garantendo la partecipazione dei soggetti di cui ai precedenti articoli 14 e 16.
I piani individuano tra l'altro:
- le risorse pubbliche e private esistenti nel territorio;
- le possibilità di utilizzo coordinato delle stesse anche in relazione alle disponibilità al convenzionamento dei soggetti pubblici e privati interessati;
- il fabbisogno di servizi, presidi, interventi e la loro migliore localizzazione;
- le priorità da perseguire in ordine alla realizzazione di nuovi servizi e presidi.
La Giunta regionale emana direttive per la predisposizione dei piani.
Le province, il Circondario di Rimini e le Assemblee di Comuni per la programmazione costituite negli ambiti territoriali n. 23 e n. 39 predispongono annualmente una relazione sullo stato di attuazione dei rispettivi piani.
I piani e le relazioni annuali costituiscono punto di riferimento per i programmi attuativi regionali e locali.

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