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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1985, n. 2

RIORDINO E PROGRAMMAZIONE DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 16 gennaio 1985

Art. 4
Principi informatori dell'intervento assistenziale
L'esercizio delle funzioni di assistenza sociale è informato ai seguenti principi:
- eguaglianza, a parità di bisogni, dell'intervento di assistenza sociale;
- rispetto della persona e della sua dignità;
- adeguatezza dell'intervento al bisogno ed alle esigenze affettive, psicologiche, familiari, relazionali e sociali della persona, superando anche i tradizionali interventi di istituzionalizzazione;
- rispetto delle opzioni individuali degli utenti in riferimento alle risposte assistenziali esistenti;
- qualificazione delle prestazioni, prontezza e professionalità dell'intervento;
- riservatezza, con particolare riguardo allo stato ed al tipo di bisogno ed alle prestazioni richieste e ricevute;
- fruizione dell'intervento assistenziale negli ambiti territoriali, di cui alla Legge regionale 29 agosto 1979 n. 28, di residenza dell'utente e per i residenti del Comune di Bologna negli ambiti territoriali 27 - 28 - 29.
I cittadini devono essere compiutamente informati sui servizi di assistenza sociale, sulle prestazioni offerte, sulle possibilità di scelta esistenti, sulle condizioni e sulle modadalità di erogazione delle prestazioni.
La partecipazione dei cittadini e delle forze sociali assicura il rispetto dei principi di cui al primo comma e favorisce la ricerca di soluzioni atte ad adeguare gli interventi ai bisogni. La partecipazione si attua secondo le modalità e le forme di cui all'art. 18 della Legge regionale 3 gennaio 1980 n. 1, e mediante il controllo sociale sulle modalità di gestione dei servizi e di erogazione delle prestazioni.

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