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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1985, n. 2

RIORDINO E PROGRAMMAZIONE DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 16 gennaio 1985

Art. 40
Fondo regionale
La Regione, per concorrere al conseguimento delle finalità della presente legge, istituisce nel bilancio regionale, a decorrere dall'esercizio finanziario 1985, un fondo denominato " Fondo socio - assistenziale regionale". A tale fondo affluiscono:
a) le entrate degli enti nazionali operanti in materia socio - assistenziale attribuite alla Regione ai sensi dell'art. 1- duodecies del decreto legge 18 agosto 1978 n. 481 Sito esterno, convertito con Legge 21 ottobre 1978 n. 641 Sito esterno;
b) gli stanziamenti previsti ai Capitoli 68120 e 68121 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1985, finalizzati all'espletamento delle funzioni di assistenza già esercitate dalla Regione e attribuite ai Comuni con DPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno, in attuazione della Legge regionale 17 febbraio 1978 n. 10;
c) gli stanziamenti previsti al Capitolo 58060 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1985, finalizzati all'assistenza e tutela sociale e sanitaria della maternità, dell'infanzia, dell'età evolutiva e della famiglia in attuazione della Legge regionale 10 giugno 1976 n. 22;
d) gli stanziamenti previsti al Capitolo 63450 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1985, finalizzati all'espletamento delle attività di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza in attuazione della Legge 22 dicembre 1975 n. 685 Sito esterno;
e) gli stanziamenti previsti al Capitolo 61220 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1985, finalizzati agli interventi in favore dei cittadini portatori di handicaps in attuazione della Legge regionale 29 dicembre 1979 n. 48;
f) gli stanziamenti previsti al Capitolo 60200 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 19858 finalizzati all'istituzione, al potenziamento e al funzionamento dei servizi di assistenza domiciliare;
g) le eventuali altre assegnazioni statali vincolate ad interventi socio - assistenziali;
h) le ulteriori risorse integrative regionali, da determinarsi con legge di bilancio.
Il fondo di cui al presente articolo è iscritto, pro - quota, in appositi capitoli di bilancio, rispettivamente:
- per le spese di gestione dei servizi socio - assistenziali;
- per le spese di investimento sulle strutture socio - assistenziali.
Per le spese di gestione dei servizi socio - assistenziali la legge di bilancio determina annualmente l'entità della relativa spesa a norma dell'articolo 11 della Legge regionale 6 luglio 1977 n. 31.
Per le spese di investimento sulle strutture socio - assistenziali sono di volta in volta disposte specifiche autorizzazioni di spesa, a seconda delle necessità e fatte salve le disponibilità di bilancio.
La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1985, dopo l'entrata in vigore della presente legge e di quella di approvazione del bilancio per l'esercizio stesso, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 38, 3 comma, della Legge regionale 6 luglio 1977 n. 31, nel rispetto della distinzione fra coperture finanziate con mezzi statali e regionali e delle altre specificazioni previste dal terzo comma dell'art. 26 della citata Legge regionale 6 luglio 1977 n. 318 di contabilità regionale.

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