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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1985, n. 2

RIORDINO E PROGRAMMAZIONE DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 16 gennaio 1985

Art. 41
Fondo regionale - Quota per spese di gestione
La quota del fondo regionale per le spese di gestione dei servizi socio - assistenziali è destinata:
a) quota - parte al finanziamento delle iniziative promozionali e delle attività di cui ai precedenti articoli 2 e 10, nonchè delle attività connesse alla predisposizione e aggiornamento del piano socio - assistenziale regionale e dei piani territoriali di cui al precedente articolo 39;
b) quota - parte alla ripartizione tra i Comuni singoli o associati e le Province sulla base di parametri obiettivi finalizzati ad assicurare la continuità degli interventi, ivi compresi quelli in favore dei cittadini già assistiti dall'ONPI e dall'ENS in proprie strutture residenziali ubicate in Emilia - Romagna, e ad avviare il riequilibrio territoriale nei livelli di erogazione dei servizi socio - asstenziali, pubblici e privati convenzionati;
c) quota - parte alla ripartizione tra i Comuni singoli o associati per il finanziamento di progetti di intervento, anche sperimentali, volti a realizzare, anche attraverso le convenzioni di cui al precedente articolo 20, gli obiettivi indicati nel piano socio - assistenziale regionale di cui al precedente articolo 38.
Il Consiglio regionale approva il programma annuale degli interventi ed effettua le ripartizioni di cui al comma precedente.
Fino alla data di entrata in vigore del piano socio - assistenziale regionale le ripartizioni di cui al primo comma dovranno prevedere, in particolare, la incentivazione di interventi rivolti:
- al mantenimento delle persone anziane nel proprio ambiente di vita;
- alla tutela sociale della maternità, infanzia ed età evolutiva;
- alla prevenzione sociale all'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti e psicotrope nonchè al recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti;
- a favorire l'autonomia e l'inserimento sociale e lavorativo ed il mantenimento nel proprio ambiente di vita dei cittadini portatori di handicaps,
secondo gli obiettivi delle vigenti leggi nazionali e regionali di settore.

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