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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1985, n. 2

RIORDINO E PROGRAMMAZIONE DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 16 gennaio 1985

Art. 42
Fondo regionale - Quota per spese di investimento
All'interno della quota del fondo regionale destinata a spese di investimento sulle strutture socio - assistenziali, la Regione concede contributi in conto capitale fino alla concorrenza massima del 50% della spesa riconosciuta ammissibile per la costruzionae o il riattamento o l'acquisto di strutture immobiliari, al fine di incentivare l'attivazione, l'adeguamento e il potenziamento di strutture socio - assistenziali atte a realizzare gli obiettivi previsti dal piano socio - assistenziale regionale e individuate sulla base dei piani territoriali di cui al precedente articolo 39.
I destinatari dei contributi di cui al precedente comma sono:
a) i Comuni singoli o associati;
b) le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i soggetti non istituzionali di cui al precedente articolo 14 e le organizzazioni di volontariato di cui al precedente articolo 16, che si convenzionano, a norma dell'articolo 20, per la utilizzazione delle loro strutture socio - assistenziali oggetto dei contributi stessi, con i Comuni o le associazioni dei Comuni territorialmente competenti per ubicazione delle strutture medesime.
Le strutture socio - assistenziali di cui al precedente primo comma devono avere caratteristiche conformi alla tipologia ed ai parametri di funzionalità ed organizzazione stabiliti dal piano socio - assistenziale regionale nonchè alle altre norme statali e regionali vigenti in materia.
Le strutture immobiliari da riattare e le aree su cui si insisteranno le nuove costruzioni devono risultare di proprietà dei richiedenti l'ammissione a contributo alla data di presentazione della relativa domanda.
Le strutture immobiliari, per le quali sono concessi i contributi di cui al presente articolo, sono vincolate per la durata di venti anni alla destinazione di strutture socio - asstenziali. l'atto costitutivo di tale vincolo viene trascritto, a cura ed a spesa del beneficiario, presso la conservatoria dei registri immobiliari.
Fino alla data di adozione, da parte degli enti competenti, dei piani territoriali di cui al precedente articolo 39 e contributi in conto capitale sono concessi per le finalità di cui all'articolo 7, lettera b) della Legge regionale 1 settembre 1979 n. 30, e alla Legge regionale 9 maggio 1983 n. 15.

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