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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1985, n. 2

RIORDINO E PROGRAMMAZIONE DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 16 gennaio 1985

Art. 43
Procedure per la richiesta e l'erogazione dei contributi in conto capitale
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, provvede con proprio atto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione a stabilire i tempi, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi di cui al precedente articolo 42 e per l'acquisizione del parere di cui al secondo comma del precedente articolo 11.
Le domande di ammissione a contributo debbono essere corredate dal preventivo di spesa per l'intervento da realizzare e dal piano finanziario adottato per la copertura della spesa stessa.
Il Consiglio regionale adotta, su proposta della Giunta, i piani di riparto e assegnazione dei contributi.
I contributi assegnati sono concessi dalla Giunta regionale o dall'Assessore competente in materia a tal fine delegato.
I contributi assegnati ai Comuni singoli o associati per la costruzione o il riattamento di strutture immobiliari vengono erogati secondo le modalità previste dall'art. 22, primo comma, della Legge regionale 24 marzo 1975 n. 18, ad eccezione di quelli di importo non superiore a 30 milioni di lire che vengono erogati in unica soluzione ad inizio dei lavori.
I contributi assegnati ai soggetti di cui al precedente articolo 42, secondo comma, lettera b), per la costruzione o il riattamento di strutture immobiliari sono erogati secondo le seguenti modalità:
- 50% sulla base dell'attestazione di inizio dei lavori ammessi a contributo, resa dal legale rappresentante dell'ente, istituzione od organismo beneficiario, controfirmata dal direttore dei lavori e confermata in calce dal responsabile dell'ufficio tecnico del Comune competente per territorio;
- 40% sulla base dell'attestazione di esecuzione di almeno la metà dei lavori ammessi a contributi, resa dal legale rappresentante dell'ente, istituzione od organismo beneficiario, controfirmata dal direttore dei lavori e confermata in calce dal responsabile dell'ufficio tecnico del Comune competente per territorio;
- 10% sulla base della domanda di saldo redatta dal legale rappresentante dell'ente, istituzione od organismo benificiario, accompagnata dalla relazione di collaudo o di regolare esecuzione del tecnico incaricato dal soggetto beneficiario e da certificazione del responsabile dell'ufficio tecnico del Comune competente per territorio attestante la intervenuta esecuzione dell'opera ed il relativo valore ai prezzi di progetto.
i Contributi assegnati per l'acquisto di strutture immobiliari vengono erogati in unica soluzione a presentazione del contratto di vendita.
La concessione dei contributi assegnati ai beneficiari di cui al precedente articolo 42, secondo comma, lettera b), è subordinata alla presentazione della convenzione prevista dal medesimo articolo.
I contributi concessi sono revocati qualora non venga inviato alla Regione, entro 12 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione, il contratto di acquisto di cui al precedente settimo comma ovvero almeno la documentazione concernente l'inizio dei lavori di cui ai precedenti commi quinto o sesto, salvo eccezionali e/ o documentati motivi.

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