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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1985, n. 2

RIORDINO E PROGRAMMAZIONE DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 16 gennaio 1985

Art. 45
Commissione per le controverise per il rimborso delle spese di soccorso e di assistenza
Fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'assistenza la Commissione prevista dall'articolo 3 della Legge 26 aprile 1954 n. 251 Sito esterno è istituita presso le Unità sanitarie locali dei Comuni capoluogo di provincia e del Circondario di Rimini e per la provincia di Bologna presso l'Unità sanitaria locale n. 29.
La Commissione di cui al primo comma è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta dal responsabile del Servizio sociale dell'Unità sanitaria locale e dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e da un dipendente regionale con qualifica non inferiore all'ottava qualifica funzionale in servizio presso la sezione decentrata del Comitato regionale di controllo, competenti per territorio.
La Commissione decide sulle controversie per il rimborso delle spese di soccorso e di assistenza di cui al citato art. 3 della Legge 26 aprile 1954 n. 251 Sito esterno.

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