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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1985, n. 2

RIORDINO E PROGRAMMAZIONE DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 16 gennaio 1985

Art. 46
Nomina del responsabile del servizio sociale
In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 26 e limitatamente ad un triennio dall'applicazione della presente legge, le assemblee generali delle Unità sanitarie locali possono conferire l'incarico di responsabile del serivzio sociale a operatori di ruolo assegnati funzionalmente al servizio in possesso di comprovata esperienza e competenza nell'organizzazione dei servizi sociali e che si trovino in una delle seguenti condizioni:
- qualifica per la quale sia richiesto diploma di laurea e almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica compiuto presso pubbliche amministrazioni. E' titolo preferenziale il diploma di laurea ad indirizzo sociologico, psicologico, pedagogico;
- qualifica per la quale sia richiesto diploma di assistente sociale, e almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica compiuto presso pubbliche amministrazioni.
L'incarico è conferito per non più di tre anni.
Il responsabile del servizio sociale fa parte dell'ufficio di direzione e partecipa con voto consultivo alle sedute del Comitato di gestione.
Al responsabile del servizio sociale è corrisposta a carico del bilancio sociale e per la durata dell'incarico, una indennità in misura pari a quella prevista dall'accordo nazionale unico di cui all'articolo 47 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 Sito esterno per i responsabili dei servizi sanitari e amministrativi delle Unità sanitarie locali.

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