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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1985, n. 2

RIORDINO E PROGRAMMAZIONE DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 16 gennaio 1985

Art. 6
Territorializzazione degli interventi
L'intervento assistenziale è fruito nell'ambito territoriale di appartenenza dell'utente, secondo il disposto dell'ultimo alinea del primo comma del precedenti art. 4, ovvero presso le strutture socio - assistenziali previste dal piano socio - assistenziale ad ambito sovraterritoriale.
In caso di comprovata necessità o opportunità di carattere oggettivo o soggettivo, che deve essere specificata nell'atto autorizzativo, la fruizione dell'intervento assistenziale è disposta anche in ambito territoriale diverso, in deroga a quanto sancito dal comma precedente, previ opportuni accordi con i soggetti istituzionalmente competenti per territorio.
L'intervento assistenziale urgente è disposto nell'ambito territoriale nel quale se ne è verificata la necessità.
Per i residenti in Emilia - Romagna, i soggetti istituzionali su cui grava l'onere finanziario per i servizi assistenziali sono identificati facendo riferimento al Comune di residenza. Per coloro che non risiedono in Emilia - Romagna, ammessi all'assistenza sociale nei limiti di cui al terzo comma del precedente articolo 5, i soggetti di cui sopra sono identificati con riferimento al Comune nel cui territorio si è manifestata la necessità di intervento.

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