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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1985, n. 2

RIORDINO E PROGRAMMAZIONE DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 16 gennaio 1985

Art. 7
Opzioni individuali degli utenti - Specificazioni
In relazione al principio di cui al quarto alinea del primo comma del precedente articolo 4, i destinatari degli interventi assistenziali possono scegliere liberamente, nell'ambito territoriale definito dal precedente articolo 6 di accedere alle strutture e ai servizi pubblici e/ o convenzionati.
Essi possono altresì, previa autorizzazione, accedere a servizi e strutture privati non convenzionati sempre che gli Enti gestori siano iscritti nei registri previsti dai successivi articoli 15 e 17.
L'autorizzazione è concessa dai soggetti su cui grava l'onere della spesa, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con il quadro delle risorse pubbliche e/ o convenzionate del territorio.

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