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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1985, n. 2

RIORDINO E PROGRAMMAZIONE DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 16 gennaio 1985

Art. 9
Autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali
Le strutture socio - assistenziali a carattere residenziale o semiresidenziale, ancorchè gestite a scopo di lucro, debbono essere in possesso dei requisiti minimi stabiliti dal Consiglio regionale ai sensi del successivo articolo 37 e il loro funzionamento è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione.
I requisiti di cui al precedente comma attengono agli elementi indispensabili per garantire la sicurezza degli utenti e degli operatori, nonchè la capacità del servizio a espletare le relative funzioni.
Le strutture funzionanti, già sottoposte all'obbligo del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento e quelle per le quali tale obbligo non era previsto, sono tenute ad adeguarsi ai requisiti stabiliti dal Consiglio regionale nei tempi dallo stesso indicati.
A tal fine i gestori sono tenuti a richiedere l'autorizzazione al funzionamento.

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