Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1985, n. 2

Art. 41

(aggiunto quinto alinea al comma tre da art. 17 bis L.R. 23

novembre 1988 n. 47 inserito da art. 6 L.R. 6 settembre 1993

n. 34)

Fondo regionale - Quota per spese di gestione
La quota del fondo regionale per le spese di gestione dei servizi socio-assistenziali è destinata:
a) quota-parte al finanziamento delle iniziative promozionali e delle attività di cui ai precedenti articoli 2 e 10, nonchè delle attività connesse alla predisposizione e aggiornamento del piano socio- assistenziale regionale e dei piani territoriali di cui al precedente articolo 39;
b) quota-parte alla ripartizione tra i Comuni singoli o associati e le Province sulla base di parametri obiettivi finalizzati ad assicurare la continuità degli interventi, ivi compresi quelli in favore dei cittadini già assistiti dall'ONPI e dall'ENS in proprie strutture residenziali ubicate in Emilia-Romagna, e ad avviare il riequilibrio territoriale nei livelli di erogazione dei servizi socio- assistenziali, pubblici e privati convenzionati;
c) quota-parte alla ripartizione tra i Comuni singoli o associati per il finanziamento di progetti di intervento, anche sperimentali, volti a realizzare, anche attraverso le convenzioni di cui al precedente articolo 20, gli obiettivi indicati nel piano socio-assistenziale regionale di cui al precedente articolo 38.
Il Consiglio regionale approva il programma annuale degli interventi ed effettua le ripartizioni di cui al comma precedente.
Fino alla data di entrata in vigore del piano socio- assistenziale regionale le ripartizioni di cui al primo comma dovranno prevedere, in particolare, la incentivazione di interventi rivolti:
- al mantenimento delle persone anziane nel proprio ambiente di vita;
- alla tutela sociale della maternità, infanzia ed età evolutiva;
- alla prevenzione sociale all'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti e psicotrope nonchè al recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti;
- a favorire l'autonomia e l'inserimento sociale e lavorativo ed il mantenimento nel proprio ambiente di vita dei cittadini portatori di handicaps, secondo gli obiettivi delle vigenti leggi nazionali e regionali di settore. - a favorire l'inserimento sociale e lavorativo e l'integrazione dei nomadi.

Note del Redattore:

Vedi ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno " Istituzione

della Provincia di Rimini ".

Vedi ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n.252 Sito esterno " Istituzione

della Provincia di Rimini ".

L'art. 26 è stato abrogato dall'art. 24 della L.R. 12

maggio 1994, n. 19, salvo quanto disposto dal comma 3

dell'art. 22 della stessa legge, che di seguito si riporta:

" 3. Entro un anno dall'attivazione dell'Azienda-Unità

sanitaria locale i Comuni e le Province procedono alla

ridefinizione delle deleghe ai sensi di quanto previsto

dall'articolo 7. Entro lo stesso termine il Presidente della

Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati, attribuisce

con proprio decreto il personale assunto dalle disciolte

associazioni dei Comuni. Dalla data di emanazione del

decreto cessano di avere efficacia i Titoli IV e V e il

comma 1 dell'articolo 37 della L.R. 2/85. ".

Gli articoli 15 e 17 sono stati abrogati dall'art. 24

della L.R. 12 maggio 1994, n. 19.

Le Assemblee dei Comuni per la programmazione di Imola

e Cesena sono state sciolte e le loro competenze attribuite

alle provincie di Bologna e Forlì-Cesena ai sensi dell'art.

30 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6.

Per il volontariato si veda la L.R. 2 settembre 1996, n. 37

Per il volontariato si veda la L.R. 2 settembre 1996, n. 37,

Per il volontariato si veda la L.R. 2 settembre 1996, n. 37,

I titoli IV e V della legge in esame sono abrogati

dall'art.24 della L.R. 12 maggio 1994, n.19 , salvo quanto

disposto dal comma 3 dell'art.22 della stessa legge, che di

seguito si riporta:

"3. Entro un anno dall'attivazione dell'Azienda-Unità

sanitaria locale i Comuni e le Province procedono alla

ridefinizione delle deleghe ai sensi di quanto previsto

dall'articolo 7. Entro lo stesso termine il Presidente della

Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati, attribuisce

con proprio decreto il personale assunto dalle disciolte

associazioni dei Comuni. Dalla data di emanazione del

decreto cessano di avere efficacia i Titoli IV e V e il

comma 1 dell'articolo 37 della L.R. 2/85.".

Le Assemblee dei Comuni per la programmazione di Imola

e Cesena sono state sciolte e le loro competenze attribuite

alle provincie di Bologna e Forlì-Cesena ai sensi

dell'art.30 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6.

Espandi Indice