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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1985, n. 2

Art. 42
Fondo regionale - Quota per spese di investimento
All'interno della quota del fondo regionale destinata a spese di investimento sulle strutture socio-assistenziali, la Regione concede contributi in conto capitale fino alla concorrenza massima del 50% della spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione o il riattamento o l' acquisto di strutture immobiliari, al fine di incentivare l' attivazione, l'adeguamento e il potenziamento di strutture socio-assistenziali atte a realizzare gli obiettivi previsti dal piano socio-assistenziale regionale e individuate sulla base dei piani territoriali di cui al precedente articolo 39.
I destinatari dei contributi di cui al precedente comma sono:
a) i Comuni singoli o associati;
b) le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i soggetti non istituzionali di cui al precedente articolo 14 e le organizzazioni di volontariato di cui al precedente articolo 16, che si convenzionano, a norma dell'articolo 20, per la utilizzazione delle loro strutture socio- assistenziali oggetto dei contributi stessi, con i Comuni o le associazioni dei Comuni territorialmente competenti per ubicazione delle strutture medesime.
Le strutture socio-assistenziali di cui al precedente primo comma devono avere caratteristiche conformi alla tipologia ed ai parametri di funzionalità ed organizzazione stabiliti dal piano socio-assistenziale regionale nonchè alle altre norme statali e regionali vigenti in materia.
Le strutture immobiliari da riattare e le aree su cui si insisteranno le nuove costruzioni devono risultare di proprietà dei richiedenti l'ammissione a contributo alla data di presentazione della relativa domanda.
Le strutture immobiliari, per le quali sono concessi i contributi di cui al presente articolo, sono vincolate per la durata di venti anni alla destinazione di strutture socio
- asistenziali. l'atto costitutivo di tale vincolo viene trascritto, a cura ed a spesa del beneficiario, presso la conservatoria dei registri immobiliari.
Fino alla data di adozione, da parte degli enti competenti, dei piani territoriali di cui al precedente articolo 39 e contributi in conto capitale sono concessi per le finalità di cui all'articolo 7, lettera b) della Legge regionale 1 settembre 1979 n. 30, e alla Legge regionale 9 maggio 1983 n. 15.

Note del Redattore:

Vedi ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno " Istituzione

della Provincia di Rimini ".

Vedi ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n.252 Sito esterno " Istituzione

della Provincia di Rimini ".

L'art. 26 è stato abrogato dall'art. 24 della L.R. 12

maggio 1994, n. 19, salvo quanto disposto dal comma 3

dell'art. 22 della stessa legge, che di seguito si riporta:

" 3. Entro un anno dall'attivazione dell'Azienda-Unità

sanitaria locale i Comuni e le Province procedono alla

ridefinizione delle deleghe ai sensi di quanto previsto

dall'articolo 7. Entro lo stesso termine il Presidente della

Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati, attribuisce

con proprio decreto il personale assunto dalle disciolte

associazioni dei Comuni. Dalla data di emanazione del

decreto cessano di avere efficacia i Titoli IV e V e il

comma 1 dell'articolo 37 della L.R. 2/85. ".

Gli articoli 15 e 17 sono stati abrogati dall'art. 24

della L.R. 12 maggio 1994, n. 19.

Le Assemblee dei Comuni per la programmazione di Imola

e Cesena sono state sciolte e le loro competenze attribuite

alle provincie di Bologna e Forlì-Cesena ai sensi dell'art.

30 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6.

Per il volontariato si veda la L.R. 2 settembre 1996, n. 37

Per il volontariato si veda la L.R. 2 settembre 1996, n. 37,

Per il volontariato si veda la L.R. 2 settembre 1996, n. 37,

I titoli IV e V della legge in esame sono abrogati

dall'art.24 della L.R. 12 maggio 1994, n.19 , salvo quanto

disposto dal comma 3 dell'art.22 della stessa legge, che di

seguito si riporta:

"3. Entro un anno dall'attivazione dell'Azienda-Unità

sanitaria locale i Comuni e le Province procedono alla

ridefinizione delle deleghe ai sensi di quanto previsto

dall'articolo 7. Entro lo stesso termine il Presidente della

Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati, attribuisce

con proprio decreto il personale assunto dalle disciolte

associazioni dei Comuni. Dalla data di emanazione del

decreto cessano di avere efficacia i Titoli IV e V e il

comma 1 dell'articolo 37 della L.R. 2/85.".

Le Assemblee dei Comuni per la programmazione di Imola

e Cesena sono state sciolte e le loro competenze attribuite

alle provincie di Bologna e Forlì-Cesena ai sensi

dell'art.30 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6.

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