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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1985, n. 2

Art. 43
Procedure per la richiesta e l'erogazione dei contributi in conto capitale
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, provvede con proprio atto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione a stabilire i tempi, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi di cui al precedente articolo 42 e per l'acquisizione del parere di cui al secondo comma del precedente articolo 11.
Le domande di ammissione a contributo debbono essere corredate dal preventivo di spesa per l'intervento da realizzare e dal piano finanziario adottato per la copertura della spesa stessa.
Il Consiglio regionale adotta, su proposta della Giunta, i piani di riparto e assegnazione dei contributi.
I contributi assegnati sono concessi dalla Giunta regionale o dall'Assessore competente in materia a tal fine delegato.
I contributi assegnati ai Comuni singoli o associati per la costruzione o il riattamento di strutture immobiliari vengono erogati secondo le modalità previste dall'art. 22, primo comma, della Legge regionale 24 marzo 1975 n. 18, ad eccezione di quelli di importo non superiore a 30 milioni di lire che vengono erogati in unica soluzione ad inizio dei lavori.
I contributi assegnati ai soggetti di cui al precedente articolo 42, secondo comma, lettera b), per la costruzione o il riattamento di strutture immobiliari sono erogati secondo le seguenti modalità:
- 50% sulla base dell'attestazione di inizio dei lavori ammessi a contributo, resa dal legale rappresentante dell' ente, istituzione od organismo beneficiario, controfirmata dal direttore dei lavori e confermata in calce dal responsabile dell'ufficio tecnico del Comune competente per territorio;
- 40% sulla base dell'attestazione di esecuzione di almeno la metà dei lavori ammessi a contributi, resa dal legale rappresentante dell'ente, istituzione od organismo beneficiario, controfirmata dal direttore dei lavori e confermata in calce dal responsabile dell'ufficio tecnico del Comune competente per territorio;
- 10% sulla base della domanda di saldo redatta dal legale rappresentante dell'ente, istituzione od organismo benificiario, accompagnata dalla relazione di collaudo o di regolare esecuzione del tecnico incaricato dal soggetto beneficiario e da certificazione del responsabile dell' ufficio tecnico del Comune competente per territorio attestante la intervenuta esecuzione dell'opera ed il relativo valore ai prezzi di progetto.
I Contributi assegnati per l'acquisto di strutture immobiliari vengono erogati in unica soluzione a presentazione del contratto di vendita.
La concessione dei contributi assegnati ai beneficiari di cui al precedente articolo 42, secondo comma, lettera b), è subordinata alla presentazione della convenzione prevista dal medesimo articolo.
I contributi concessi sono revocati qualora non venga inviato alla Regione, entro 12 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione, il contratto di acquisto di cui al precedente settimo comma ovvero almeno la documentazione concernente l'inizio dei lavori di cui ai precedenti commi quinto o sesto, salvo eccezionali e/o documentati motivi.

Note del Redattore:

Vedi ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno " Istituzione

della Provincia di Rimini ".

Vedi ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n.252 Sito esterno " Istituzione

della Provincia di Rimini ".

L'art. 26 è stato abrogato dall'art. 24 della L.R. 12

maggio 1994, n. 19, salvo quanto disposto dal comma 3

dell'art. 22 della stessa legge, che di seguito si riporta:

" 3. Entro un anno dall'attivazione dell'Azienda-Unità

sanitaria locale i Comuni e le Province procedono alla

ridefinizione delle deleghe ai sensi di quanto previsto

dall'articolo 7. Entro lo stesso termine il Presidente della

Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati, attribuisce

con proprio decreto il personale assunto dalle disciolte

associazioni dei Comuni. Dalla data di emanazione del

decreto cessano di avere efficacia i Titoli IV e V e il

comma 1 dell'articolo 37 della L.R. 2/85. ".

Gli articoli 15 e 17 sono stati abrogati dall'art. 24

della L.R. 12 maggio 1994, n. 19.

Le Assemblee dei Comuni per la programmazione di Imola

e Cesena sono state sciolte e le loro competenze attribuite

alle provincie di Bologna e Forlì-Cesena ai sensi dell'art.

30 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6.

Per il volontariato si veda la L.R. 2 settembre 1996, n. 37

Per il volontariato si veda la L.R. 2 settembre 1996, n. 37,

Per il volontariato si veda la L.R. 2 settembre 1996, n. 37,

I titoli IV e V della legge in esame sono abrogati

dall'art.24 della L.R. 12 maggio 1994, n.19 , salvo quanto

disposto dal comma 3 dell'art.22 della stessa legge, che di

seguito si riporta:

"3. Entro un anno dall'attivazione dell'Azienda-Unità

sanitaria locale i Comuni e le Province procedono alla

ridefinizione delle deleghe ai sensi di quanto previsto

dall'articolo 7. Entro lo stesso termine il Presidente della

Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati, attribuisce

con proprio decreto il personale assunto dalle disciolte

associazioni dei Comuni. Dalla data di emanazione del

decreto cessano di avere efficacia i Titoli IV e V e il

comma 1 dell'articolo 37 della L.R. 2/85.".

Le Assemblee dei Comuni per la programmazione di Imola

e Cesena sono state sciolte e le loro competenze attribuite

alle provincie di Bologna e Forlì-Cesena ai sensi

dell'art.30 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6.

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