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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1986, n. 2

ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 7 del 24 gennaio 1986

Art. 50
Prima organizzazione dell'Agenzia regionale
1. Il Consiglio di amministrazione stabilisce la sede legale amministrativa e la denominazione dell'Agenzia regionale entro trenta giorni dall'insediamento.
2. L'Agenzia regionale provvede alla prima costituzione dei propri uffici e servizi con personale comandato dal " Consorzio per la propaganda turistica collettiva della riviera emiliano - romagnola" in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge in quanto Consorzio di Enti locali costituito ai sensi del TU della legge comunale e provinciale approvato con RD 3 marzo 1934, n. 383, nonchè con personale comandato dalla Regione e proveniente dagli enti turistici soppressi di cui al Titolo quinto, nei termini previsti dall'art. 51.
3. Il Consiglio di amministrazione determina il numero e la qualifica delle persone delle quali intende richiedere il comando.
4. Ai fini del comando sarà data priorità al personale del Consorzio di cui al secondo comma.
5. Il personale del Consorzio viene inquadrato nel ruolo dell'Agenzia, fatta salva la posizione economica acquisita nell'ente di provenienza.
6. Fino alla nomina del direttore di cui all'art. 38, il Consiglio di amministrazione affida, in via temporanea, l'incarico della direzione ad un collaboratore scelto fra quelli aventi la qualifica più elevata ed in relazione alla professionalità posseduta.

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