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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1986, n. 2

ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 7 del 24 gennaio 1986

Art. 1
Deleghe alle Province e al Circondario di Rimini
1. Alle Province e al Circondario di Rimini è delegato - oltre all'esercizio delle funzioni già delegate con leggi regionali di settore - l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di turismo e industria alberghiera, esercitate sia direttamente dalla Regione, sia dagli enti soppressi di cui al successivo Titolo quinto, relative a:
a) agenzie di viaggio e turismo;
b) ricevimento delle denunce e istruttoria in materia di tariffe di tutte le strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217 Sito esterno, concernente legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica;
c) proposte al Comitato provinciale prezzi per la determinazione delle tariffe soggette a controllo per le prestazioni di coloro che esercitano le professioni di cui all'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217 Sito esterno;
d) nomina e funzionamento delle Commissioni giudicatrici per prove di esame, da effettuarsi a livello provinciale o circondariale, per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di cui all'art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217 Sito esterno, con esclusione delle professioni di maestro di sci, guida alpina, aspirante guida alpina e guida speleologica;
e) concessione, liquidazione ed erogazione di contributi sia in conto interessi che in conto capitale in materia di incentivazione dell'offerta turistica, sulla base dei criteri direttivi e dei programmi regionali, nonchè vincolo di destinazione derivante dalla concessione di contributi di incentivazione; per quanto concerne la ripartizione delle risorse finanziarie le Province ed il Circondario di Rimini si uniformano al disposto dell'articolo 6 della LR 27 febbraio 1984, n. 6;
f) nomina dei componenti gli organi collegiali delle Aziende di promozione turistica( APT);
g) controllo sugli atti delle APT;
h) espressione di pareri, formulazione di proposte ed altri adempimenti amministrativi già attribuiti alla competenza dei disiolti Enti provinciali per il turismo e non ricompresi nelle materie di cui ai punti precedenti, che con la presente legge non siano delegati ai Comuni o attribuiti alla competenza delle Aziende di promozione turistica, salvo che la legge regionale non disponga altrimenti.
2. Per le commissioni giudicatrici di cui alla lett. d), la delega comprende le nomine, proposte o designazioni di competenza della Regione.
3. Le Amministrazioni provinciali e il Circondario di Rimini inoltre istituiscono l'albo provinciale, o del Circondario di Rimini, delle Associazioni turistiche pro loco, che sostituisce l'albo regionale di cui alla LR 2 settembre 1981, n. 27.
4. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti alle Province e al Circondario di Rimini a corrispettivo dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo nella materia di competenza.

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