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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1986, n. 2

ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 7 del 24 gennaio 1986

Art. 3
Disciplina delle deleghe
1. Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui ai precedenti articoli, si osservano le disposizioni di cui al Titolo terzo della LR 27 febbraio 1984, n. 6.
2. Le funzioni di cui alle lettere a), b), c), e) dell'art. 1 e quelle di cui alle lettere b), c), d), e) dell'art. 2, ove le relative materie non siano disciplinate da leggi di settore, sono esercitate dall'ente delegato, a decorrere dalla data di soppressione degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.
3. Per i contributi di incentivazione della offerta turistica, di cui alla lett. e) dell'art. 1 la Regione provvede direttamente alla definizione delle pratiche di finanziamento per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia intervenuto il provvedimento regionale di concessione provvisoria.
4. La Regione rimborserà annualmente agli enti le spese concernenti l'esercizio delle funzioni delegate anche sulla base di apposte convenzioni.

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