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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1986, n. 2

ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 7 del 24 gennaio 1986

Art. 5
Aziende di promozione turistica( APT)
1. Con la presente legge sono istituite le Aziende di promozione turistica( APT) quali organismi tecnico - operativi e strumentali. Esse hanno personalità giuridica di diritto pubblico e godono di autonomia amministrativa e di gestione.
2. Le APT agiscono con criteri di managerialità e perseguono obiettivi di produttività nella gestione.
3. Ogni APT si dà un proprio statuto, con il quale disciplina, per gli aspetti non tassativamente e inderogabilmente regolati da norma di legge, la propria organizzazione ed il proprio funzionamento.

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