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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1986, n. 2

ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 7 del 24 gennaio 1986

Art. 6
Ambiti territoriali turisticamente rilevanti ("ambiti turistici")
1. Gli " ambiti territoriali turisticamente rilevanti", o ambiti turistici, sono costituiti da una o più località anche non contigue, possibilmente della stessa provincia o del circondario di Rimini in cui, anche disgiuntamente, si riscontrano i seguenti requisiti:
a) una rilevante offerta turistica ricettiva, alberghiera ed extralberghiera;
b) un consistente movimento turistico già in atto;
c) l'esistenza di infrastrutture e di attrezzature di interesse turistico nonchè di servizi pubblici adeguati;
d) la presenza di risorse di elementi ambientali, storici o artistici di richiamo turistico.
2. Sulla base dei criteri indicati al primo comma vengono individuati e delimitati gli ambiti turisticamente rilevanti di cui all'Allegato A.
3. Le località inserite negli ambiti turistici sono riconosciute, ad ogni effetto, stazioni di cura, soggiorno e turismo.
4. Le APT istituite negli ambiti turistici devono avere di norma entrate autonome sufficienti per un' effettiva attività dell'azienda.
5. La Regione garantisce tuttavia l'integrazione dei mezzi finanziari necessari alle APT che, pur agendo in un " ambito" comprendente tutte le località turisticamente rilevanti esistenti nella stessa provincia, non abbiano entrate proprie sufficienti per l'attività promozionale in relazione all'importanza e al peso della relativa offerta turistica.

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