LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1986, n. 2
ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 7 del 24 gennaio 1986
Art. 7
Modifiche degli ambiti turistici
1. La modifica degli ambiti turisticamente rilevanti, individuati ai sensi dell'art. 6, o la inclusione negli stessi di nuove località, avviene con legge regionale, anche su proposta della Provincia o del Circondario di Rimini o dei Comuni o delle Associazioni di categoria interessati, nei limiti e con i criteri di cui al precitato art. 6.