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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1986, n. 2

ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 7 del 24 gennaio 1986

Art. 8
Compiti e funzioni delle Aziende di promozione turistica
1. Le APT promuovono ed incrementano, stimolandone la qualificazione, lo sviluppo turistico nell'ambito di competenza.
2. In particolare:
a) svolgono le attività di promozione e propaganda delle risorse turistiche locali, salvo quanto previsto al terzo comma;
b) istituiscono servizi e uffici per l'informazione e l' accoglienza ai turisti;
c) svolgono iniziative per la conoscenza delle località;
d) raccolgono ed elaborano, secondo le modalità stabilite dai competenti organi statali e regionali, i dati statistici interessanti il turismo, con la collaborazione, ove occorra, delle Province, dei Comuni, della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e di ogni altro ente operante nella provincia.
3. Le Apt possono realizzare iniziative promozionali all'estero delle risorse turistiche locali esclusivamente attraverso l'Agenzia regionale di promozione turistica di cui all'art. 25 e nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 28.
4. Possono inoltre promuovere e realizzare manifestazioni di interesse turistico anche in collaborazione con altri enti pubblici e/ o organizzatori privati.
5. Le APT possono altresì svolgere attività promozionali delle risorse turistiche locali di Comuni, non ricompresi negli ambiti turistici di cui all'art. 6, che possono costituire elemento integrativo dell'offerta turistica delle APT stesse. Possono inoltre svolgere attività di supporto per le iniziative promozionali di altri enti a favore delle predette località.
6. Le APT possono eccezionalmente gestire servizi di interesse generale che risultino necessari alla valorizzazione delle risorse turistiche locali e siano prevalentemente finalizzati alla migliore accoglienza dei forestieri.

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