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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1986, n. 2

ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 7 del 24 gennaio 1986

Art. 9
Uffici di informazione ed assistenza turistica (IAT)
1. Le aziende di promozione turistica possono istituire, previo nulla - osta della Regione, propri uffici di informazione e di accoglienza turistica ad apertura annuale o stagionale, denominati IAT, nei comuni inclusi nell'ambito turistico di competenza.
2. E' consentito l'uso della medesima denominazione ( IAT) anche agli uffici di informazione eventualmente promossi e gestiti dalle Associazioni turistiche " pro loco", istituiti di intesa con l'APT e il Comune interessati, previo nulla - osta della Regione.
3. Le APT, singole o associate, possono istituire IAT per servizi di informazione e assistenza ai turisti in località non ricomprese nei rispettivi ambiti, in particolare su autostrade, nei porti e negli aeroporti.
4. Il nulla - osta regionale di cui ai commi precedenti si intende ad ogni effetto concesso se entro novanta giorni dall'arrivo in Regione della relativa istanza nessun provvedimento risulti adottato. Il rifiuto di nulla - osta deve essere motivato e adottato dalla Giunta regionale su conforme parere della Commissione consiliare competente.
5. Tutti gli IAT nella regione adottano il medesimo segno distintivo approvato dalla Regione.

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