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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1986, n. 2

ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 7 del 24 gennaio 1986

Art. 10
Principi generali regionali
1. I programmi delle APT, oltre che definire la promozione turistica del territorio di competenza, sono principalmente finalizzati alla commercializzazione del prodotto turistico vendibile.
2. A tali fini detti programmi promozionali devono tenere conto dell'importanza relativa delle offerte turistiche presenti nel territorio di competenza e della rilevanza turistica delle diverse località in funzione della loro capacità ricettiva.
3. Ai fini della localizzazione della propria sede legale, nonchè per la determinazione della propria denominazione, le APT devono tenere conto, insieme agli elementi di cui al comma precedente, dei valori storici, culturali e di immagine del territorio interessato.
4. Al fine di assicurare uniformità nei criteri programmatici e nei procedimenti amministrativi dell'organizzazione turistica regionale, il Consiglio regionale stabilisce linee di indirizzo.

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