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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1986, n. 2

ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 7 del 24 gennaio 1986

Art. 11
Collegamento funzionale delle APT con gli Enti locali territoriali
1. L'attività delle APT si svolge nel quadro degli obiettivi della programmazione regionale per il settore turistico.
2. Ai fini del necessario collegamento funzionale dell' attività di tutti gli organismi ed Enti operanti nel settore turistico, le APT in particolare:
a) assumono iniziative idonee ad attuare una reciproca e costante informazione con gli enti locali territoriali in ordine allo svolgimento dei compiti a ciascuno spettanti in materia turistica;
b) raccolgono proposte da parte degli enti locali territoriali compresi nell'ambito turistico e consultano tali enti in ordine alla elaborazione dei propri programmi annuali e poliennali;
c) perseguono ogni forma di collaborazione con gli Enti locali territoriali al fine di raccordare ed armonizzare le proprie iniziative promozionali e le manifestazioni direttamente realizzate con le attività e le iniziative degli Enti locali svolte nell'ambito dei relativi compiti istituzionali. A tali fini le APT possono anche realizzare per conto degli enti locali stessi manifestazioni o altre iniziative di propaganda o concorrere alla loro realizzazione.
3. Presso gli IAT, costituiti nelle località di maggiore rilevanza turistica ad apertura annuale, il rappresentante del Comune facente parte del Consiglio di amministrazione della APT assolve alle funzioni di rappresentanza della APT nella località, a quelle di accoglienza, nonchè a quelle di collegamento e rapporto con il Comune, gli enti, le istituzioni e le associazioni operanti nel settore turistico.

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