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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1986, n. 2

ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 7 del 24 gennaio 1986

Art. 14
Consiglio di amministrazione dell'APT
1. Il Consiglio di amministrazione è nominato dall' Amministrazione provinciale e dal Comitato circondariale di Rimini ed è composto da diciassette esperti del settore turistico, dei quali:
a) un rappresentante di ciascuno dei cinque Comuni dell'ambito turistico, il cui territorio in base ai dati ufficiali regionali risulti dotato della maggiore capacità ricettiva alberghiera in termini di posti - letto, designato dal rispettivo Consiglio comunale. In mancanza del rappresentante di cui alla lett. b), il numero dei suddetti Comuni è elevato a sei;
b) un rappresentante delle Comunità montane eventualmente aventi sede nel territorio di competenza della APT, designato dal Consiglio della Comunità montana turisticamente più rilevante secondo il parametro di cui alla lettera a);
c) un rappresentante delle associazioni turistiche pro loco designato dalla rappresentanza regionale dell'Unione nazionale delle pro loco d' Italia;
d) quattro rappresentanti degli operatori turistici designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale o del Circondario di Rimini;
e) due rappresentanti delle cooperative turistiche designati dalle organizzazioni o associazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale o circondariale;
f) un rappresentante dei lavoratori addetti al settore turistico, designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale o del Circondario di Rimini;
g) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni del tempo libero maggiormente rappresentative a livello provinciale o del Circondario di Rimini;
h) due esperti designati dal Consiglio provinciale o dal Comitato circondariale di Rimini, con voto limitato a uno.
2. In caso di mancato accordo per le designazioni congiunte dei rappresentanti delle associazioni ed organizzazioni di cui alla lett. f), e lett. g) del primo comma, la nomina viene effettuata dalla Provincia o dal Circondario di Rimini, sulla base di terne di nominativi designati dalle singole associazioni ed organizzazioni.
3. Esercita le funzioni di segretario il Direttore dell'Azienda. In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario designato dal Consiglio.
4. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni e adotta i provvedimenti necessari al regolare funzionamento dell'Azienda.
5. Il Consiglio di amministrazione inoltre adotta lo statuto dell'APT il quale diventa esecutivo a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio regionale.
6. Il Consiglio di amministrazione è convocato su iniziativa del Presidente, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti in carica entro trenta giorni dalla richiesta stessa.
7. Le deliberazioni sono validamente adottate con la presenza in prima convocazione della maggioranza assoluta dei componenti in carica ed in seconda convocazione di un terzo dei componenti stessi.
8. Per le seguenti materie le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono validamente adottate con la presenza, in unica convocazione, della maggioranza assoluta dei componenti in carica:
a) lo statuto;
b) programmi di attività e bilanci di previsione, annuali e poliennali, nonchè le relative variazioni;
c) conti consuntivi;
d) l'istituzione degli IAT.
9. Le deliberazioni sono adottate con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

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