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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1986, n. 2

ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 7 del 24 gennaio 1986

Art. 18
Controlli
1. Le deliberazioni concernenti i programmi generali di attività, i bilanci di previsione annuali e poliennali, le variazioni di bilancio correlate a modifiche dei programmi generali di attività e i conti consuntivi sono sottoposte al controllo della Provincia o del Circondario di Rimini. Esse diventano esecutive se il suddetto ente, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dei processi verbali, non ne pronunci l'annullamento per vizio di legittimità o ne rifiuti l'approvazione per motivi di merito.
2. L'esecutività è sospesa se nel termine di cui al primo comma l'organo preposto al controllo chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio o invita al riesame della deliberazione per motivi attinenti al merito. In tal caso la deliberazione diviene esecutiva se, entro trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni, non venga pronunciato l'annullamento o non venga negata l'approvazione.
3. Le deliberazioni concernenti i programmi generali di attività ed i bilanci preventivi debbono essere trasmesse alla Provincia o al Circondario di Rimini entro il mese di novembre di ogni anno; il rendiconto consuntivo deve essere presentato entro il 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce.
4. Le deliberazioni non soggette al controllo di cui al primo comma sono immediatamente esecutive.
5. Il Consiglio regionale può disporre, con provvedimento motivato, lo scioglimento degli organi dell'Azienda in caso di gravi disfunzioni o deficienze amministrative, per gravi violazioni di leggi, di regolamenti e delle direttive regionali e per altre gravi irregolarità che compromettano il normale funzionamento dell'Azienda stessa.
6. Il Presidente della Giunta regionale decreta lo scioglimento e nomina contestualmente un Commissario per l'amministrazione dell'Azienda.
7. In caso di scioglimento, entro tre mesi si deve procedere al rinnovo degli organi disciolti.
8. In caso di omissione o di ritardo nell'adozione di un atto obbligatorio per espressa disposizione, il Presidente della Giunta regionale diffida a compierlo assegnando un termine, trascorso il quale dispone l'invio di un Commissario per il compimento dell'atto stesso.

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