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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1986, n. 2

ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 7 del 24 gennaio 1986

Art. 19
Entrate dell'APT
1. L'APT provvede alle spese di funzionamento e di attività con le risorse derivanti dalle seguenti entrate:
a) quote spettanti, ai sensi della presente legge, sulle entrate di natura tributaria ed extratributaria, già spettanti in base alle vigenti disposizioni ai disciolti Enti provinciali per il turismo e Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;
b) redditi e proventi patrimoniali e di gestione;
c) finanziamenti, contributi, e rimborsi da parte della Regione;
d) finanziamenti, contributi e rimborsi da parte degli Enti locali territoriali, di altri enti pubblici e di privati, connessi all'esercizio di compiti svolti dall'Azienda.

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