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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1986, n. 2

ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 7 del 24 gennaio 1986

Art. 20
Gestione finanziaria e contabilità dell'APT
1. Fino a che non sarà disposta apposita specifica disciplina regionale per la gestione finanziaria e la contabilità delle APT, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di cui alla LR 6 luglio 1977, n 31. Nel bilancio di competenza il totale delle spese deve coincidere con il totale delle entrate. Possono essere iscritte soltanto entrate certe e contributi regionali preventivamente comunicati. Previsioni di spesa per programmi di attività finanziati da altri enti pubblici o da privati possono essere iscritte nel bilancio soltanto a seguito della riscossione delle relative quote o della comunicazione di formali atti di impegno.
3. Il bilancio di previsione, per quanto concerne la spesa inerente le attività istituzionali, deve essere distinto per progetti. Per ogni progetto viene allegato al bilancio un piano finanziario nel quale risultino evidenziati gli oneri per il personale e le spese generali derivanti dalla specifica gestione del progetto stesso.
4. I contratti per acquisti e forniture sono preceduti da apposita gara, appalto o licitazione, salvo il ricorso alla trattavita privata o al sistema in economia nei casi previsti dalla legge regionale.
5. In caso di violazione di leggi e regolamenti o inosservanza di direttive vincolanti della Regione si applicano le vigenti disposizioni in materia di responsabilità amministrativa e contabile nei confronti degli amministratori e dei revisori.

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