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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1986, n. 2

ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 7 del 24 gennaio 1986

Art. 21
Personale dell'APT
1. Al personale delle APT è attribuito lo stato giuridico e il trattamento economico che compete al personale regionale, in base alle disposizioni regionali in materia.
2. La legge regionale fissa le tabelle organiche del personale delle APT, in relazione alle effettive esigenze operative ed alla destinazione delle disponibilità finanziarie secondo un rapporto ottimale tra spese generali e spese di attività.
3. Le APT possono procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni regionali.
4. Per l'assunzione di personale stagionale è data priorità al personale che abbia prestato servizio per almeno sei mesi presso gli enti soppressi ai sensi dell'art. 40.
5. Quando si renda necessario il ricorso a competenze professionali altamente qualificate è consentito il conferimento di incarichi di consulenza e di attività di collaborazione autonoma, nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni regionali.
6. La Regione promuove e favorisce la formazione e l'aggiornamento professionale del personale delle APT.

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