Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1986, n. 2

ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 7 del 24 gennaio 1986

Art. 24
Consulta regionale per il turismo
1. E' istituita la " Consulta regionale per il turismo", composta da:
a) l'Assessore regionale competente in materia di turismo o suo delegato con funzioni di presidente;
b) i Presidenti delle APT;
c) 8 rappresentanti degli operatori turistici designati, quattro per ciascuna, dalle due associazioni di categoria più rappresentative a livello regionale;
d) 3 rapppresentanti delle cooperative turistiche designati, uno per ciascuna, dalle associazioni più rappresentative a livello regionale;
e) 3 rappresentanti dei lavoratori del settore turistico designati, uno per ciascuna, dalle tre confederazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
f) 4 rappresentanti designati, uno per ciascuna, dalle quattro associazioni e organizzazioni del tempo libero più rappresentative a livello regionale;
g) 1 rappresentante degli agenti di viaggio designato dall'associazione più rappresentativa a livello regionale;
h) 1 rappresentante dell'Automobile Club d' Italia, designato dallo stesso;
i) 1 rappresentante del Touring Club Italiano, designato dallo stesso;
l) 1 rappresentante dei gestori di campeggi, designato dall'associazione più rappresentativa a livello regionale;
m) 1 rappresentante delle Pro loco designato dalla delegazione regionale della Unione nazionale delle Pro loco italiane;
n) 1 rappresentante designato dall'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
o) 1 rappresentante designato dalla Federterme regionale;
p) 1 rappresentante designato da ciascuno degli enti fieristici regionali operanti nella regione;
q) 1 rappresentante del Comitato olimpico nazionale italiano designato dallo stesso;
r) 1 rappresentante designato dalla Federcampeggi;
s) 1 rappresentante designato dall'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia - Romagna;
t) 3 rappresentanti delle associazioni naturalistiche e protezionistiche rappresentative a livello regionale;
u) il responsabile del servizio regionale competente in materia di turismo.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un collaboratore regionale nominato dal Presidente della Consulta
3. Per la discussione concernente i criteri direttivi di programmazione delle agenzie di viaggio di cui all'art 23 della LR 14 giugno 1984, n. 31, la Consulta è integrata con i rappresentanti dell'ANCI, dell'URPER, dell'UNCEM e da tre esperti designati dalle associazioni degli agenti di viaggio più rappresentative a livello regionale, nonchè da un rappresentante dei vettori aerei, ferroviari, terrestri e marittimi.
4. Per le linee di indirizzo all'Agenzia regionale di cui al quinto comma, per la parte concernente la promozione del turismo termale, anche nei connessi aspetti curativi, la Consulta sarà integrata da non più di cinque esperti in materia di termalismo terapeutico nominati dal Presidente della Giunta regionale. Essi sono designati dai cinque Comuni termali dotati della maggiore capacità ricettiva alberghiera in termini di posti letto.
5. La Consulta è l'organo tecnico consultivo della Giunta regionale per il settore turistico e, a tal fine, formula proposte ed esprime pareri sui problemi di interesse generale in materia di turismo e sugli atti di indirizzo per l'Agenzia regionale di promozione turistica.
6. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Espandi Indice