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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1986, n. 2

ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 7 del 24 gennaio 1986

Art. 25
Agenzia regionale di promozione turistica
1. E' istituita l'Agenzia regionale di promozione turistica.
2. L'Agenzia è organismo tecnico operativo regionale per la promozione turistica, munito di autonomia amministrativa e di gestione.
3. L'Agenzia regionale di promozione turistica ha personalità giuridica di diritto pubblico.
4. Essa agisce con criteri di managerialità e persegue nella gestione principi economici di produttività.

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