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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1986, n. 2

ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 7 del 24 gennaio 1986

Art. 26
Funzioni dell'Agenzia regionale
1. L'Agenzia regionale ha il compito di definire e promuovere in Italia e all'estero l'immagine unitaria dell'offerta turistica della Regione Emilia - Romagna nel suo complesso nonchè l'immagine delle varie tipologie turistiche di settore presenti nel territorio regionale, integrate anche da elementi di richiamo delle singole località.
2. Essa inoltre si pone come organismo operativo e tecnico di supporto funzionale all'attività di promozione delle APT promuovendone anche il coordinamento per le attività all'estero.
3. L'Agenzia realizza le proprie iniziative sia direttamente sia attraverso singole APT o avvalendosi della collaborazione di amministratori o di dipendenti delle APT, nominando gli stessi quali propri funzionari delegati.
4. Può infine realizzare iniziative in collaborazione con operatori turistici o partecipare a iniziative promosse o realizzate da detti operatori.
5. Per le sue attività ed iniziative l'Agenzia regionale si raccorda ai programmi ed alle iniziative di promozione economica di cui alla LR 4 luglio 1983, n. 21.
6. L'Agenzia regionale stabilisce la propria sede e la propria denominazione.
7. Le iniziative da attuarsi all'estero sono realizzate in conformità all'art. 28, nel rispetto delle competenze statali.

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