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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1986, n. 2

ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 7 del 24 gennaio 1986

Art. 28
Programmi promozionali
1. L'Agenzia regionale, per la predisposizione dei programmi promozionali, tiene conto delle proposte formulate dalle singole APT.
2. L'Agenzia regionale, entro il 31 luglio di ogni anno adotta i programmi promozionali in Italia ed all'estero per l'anno successivo e i programmi poliennali di massima.
3. Entro il 15 aprile di ogni anno l'Agenzia regionale trasmette alla Giunta regionale le proposte delle iniziative da attuarsi all'estero nell'anno successivo.
4. Entro il mese di maggio la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, predispone le iniziative all'estero da comunicare all'ENIT ai fini del coordinamento con il programma nazionale, ai sensi del quarto comma dell'art. 3 della legge 14 novembre 1981, n. 648 Sito esterno.
5. Per l'attuazione delle iniziative all'estero l'Agenzia regionale deve conformarsi alle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 4 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, ed alle relative disposizioni di attuazione.
6. Ai fini della predisposizione dei programmi di cui al secondo comma, il Consiglio regionale può emanare atti di indirizzo e direttive.

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