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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1986, n. 2

ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 7 del 24 gennaio 1986

Art. 30
Presidente dell'Agenzia regionale
1. Il Presidente dell'Agenzia è nominato dal Consiglio regionale e dura in carica cinque anni. Esso è scelto fra persone in possesso di requisiti manageriali afferenti in particolare le capacità di organizzare e gestire le risorse, di elaborare strategie e procedure per obiettivi e progetti, desumibili dai curricula professionali.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia; convoca e presiede il Consiglio di amministrazione.
3. Il Presidente adotta, nei casi di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, da sottoporre alla ratifica dello stesso nella seduta immediatamente successiva e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di adozione dei provvedimenti. Essi perdono efficacia fin dall'inizio se non sono ratificati nei termini suddetti.
4. Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti un Vice - presidente, cui compete sostituire il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

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