Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1986, n. 2

ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 7 del 24 gennaio 1986

Art. 31
Consiglio di amministrazione dell'Agenzia regionale
1. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione e dura in carica cinque anni.
2. Esso è composto, oltre che dal Presidente, dai seguenti membri:
a) due rappresentanti per ciascuna delle due maggiori APT operanti nella regione il cui territorio di competenza, sulla base dei dati ufficiali regionali, risulti dotato della maggiore capacità ricettiva alberghiera in termini di posti - letto, designati dai rispettivi Consigli di amministrazione. Di tali rappresentanti, uno è scelto tra i componenti eletti ai sensi delle lettere a), b) e h) del primo comma dell'art. 14 e uno è scelto tra i componenti eletti ai sensi delle lettere c), d), e), f) e g) del primo comma del citato art. 14;
b) un rappresentante per ciascuna delle altre APT operanti nella regione, designato dal rispettivo Consiglio di amministrazione;
c) un rappresentante dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione, designato dal rispettivo Consiglio di amministrazione;
d) quattro rappresentanti degli operatori turistici designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;
e) un esperto in materia termale designato dal Consiglio regionale.
3. Il Consiglio di amministrazione adotta lo statuto dell' Agenzia regionale, che diventa esecutivo a seguito dell' approvazione da parte del Consiglio regionale.
4. Il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi componenti il Vice - presidente; delibera il bilancio preventivo, il programma di attività e il conto consuntivo; delibera sulla nomina del direttore e sulla gestione del personale; delibera sull'acquisto e sull'alienazione dei beni immobili e mobili; delibera sui ricorsi e sulle azioni giudiziarie, sulle liti attive e passive, nonchè sulle relative transazioni; adotta ogni altro provvedimento demandatogli dallo statuto o necessario al funzionamento dell'Agenzia regionale.
5. Il Consiglio di amministrazione è convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
6. Le deliberazioni sono validamente adottate con la presenza in prima convocazione della maggioranza assoluta dei membri in carica ed in seconda convocazione di un terzo dei componenti stessi.
7. Per le seguenti materie le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono validamente adottate con la presenza, in unica convocazione, della maggioranza assoluta dei membri in carica:
a) lo statuto;
b) programmi di attività e bilanci di previsione, annuali e poliennali, nonchè le relative variazioni soggette ad approvazione;
c) conti consuntivi;
d) la sede e la denominazione dell'Agenzia.
8. Le deliberazioni sono adottate con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Espandi Indice