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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1986, n. 2

ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 7 del 24 gennaio 1986

Art. 32
Collegio dei revisori dell'Agenzia regionale
1. Il Collegio dei revisori è nominato dal Presidente della Regione e dura in carica cinque anni.
2. Esso è composto da:
a) due esperti rispettivamente in materia giuridico - amministrativa e in materia finanziaria, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dal Consiglio regionale; il Presidente deve essere iscritto nel ruolo ufficiale dei revisori dei conti;
b) un esperto in materia di amministrazione e contabilità pubblica, iscritto nel ruolo ufficiale dei revisori dei conti, designato dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia nella sua prima riunione.
3. I componenti il Collegio dei revisori possono partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione.
4. Il Collegio dei revisori esercita il controllo amministrativo - contabile sugli atti di amministrazione dell'Agenzia e redige le relazioni sui bilanci di previsione e sui conti consuntivi da trasmettere alla Regione; riferisce inoltre alla Regione stessa, periodicamente, sull'attività di controllo.
5. Il Collegio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi su convocazione del Presidente o quando se ne presenti la necessità.
6. I membri del Collegio possono, in qualunque momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.

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