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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1986, n. 2

ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 7 del 24 gennaio 1986

Art. 33
Compensi
1. Al Presidente dell'Agenzia viene attribuita una indennità di funzione, adeguata alla importanza e alle caratteristiche di managerialità delle funzioni attribuite stabilita dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale con i criteri e modalità di cui alla LR 10 maggio 1982, n. 20, e comunque in misura non superiore alle indennità di funzione spettanti ai Consiglieri regionali.
2. Il Consiglio d' amministrazione determina l'indennità di funzione per il Vice - presidente, commisurata percentualmente alla indennità prevista per il Presidente. Agli altri componenti gli organi collegiali spettano i compensi, i gettoni e le indennità stabilite ai sensi della LR 10 maggio 1982, n. 20.

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