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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1986, n. 2

ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 7 del 24 gennaio 1986

Art. 34
Controlli
1. Le deliberazioni concernenti i programmi generali di attività, i bilanci di previsione annuali e poliennali, le variazioni di bilancio correlate a modifiche dei programmi generali di attività e i conti consuntivi sono sottoposte al controllo del Consiglio regionale. Esse diventano esecutive se il suddetto organo, nel termine di novanta giorni dal ricevimento dei processi verbali, non adotta i relativi provvedimenti di controllo.
2. Le deliberazioni concernenti i bilanci preventivi debbono essere trasmesse alla Regione entro il 30 settembre di ogni anno.
3. Il rendiconto consuntivo, con allegata la relazione del Collegio dei revisori, è presentato alla Regione per l'approvazione entro il 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce.
4. Le deliberazioni non soggette al controllo di cui al primo comma sono immediatamente esecutive.
5. Il Consiglio regionale può disporre, con provvedimento motivato, lo scioglimento degli organi dell'Agenzia in caso di gravi disfunzioni o deficienze amministrative, per gravi violazioni di legge e di regolamenti e per altre gravi irregolarità che compromettano il normale funzionamento dell'Agenzia stessa.
6. Il Presidente della Giunta regionale decreta lo scioglimento e nomina contestualmente un Commissario per l'amministrazione dell'Agenzia.
7. I nuovi organi devono essere nominati entro tre mesi.
8. In caso di omissione o di ritardo nell'adozione di un atto obbligatorio per espressa disposizione, il Presidente della Giunta regionale diffida a compierlo assegnando un termine, trascorso il quale dispone l'invio di un Commissario per il compimento dell'atto stesso.

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