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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1986, n. 2

ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 7 del 24 gennaio 1986

Art. 36
Norme di amministrazione e contabilità.
1. Fino a quando non sarà adottata apposita disciplina per la gestione finanziaria e la contabilità dell'Agenzia regionale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla LR 6 luglio 1977, n. 31.
2. L'Agenzia ha un proprio servizio di tesoreria affidato all'Istituto di credito titolare del relativo servizio a favore della Regione o ad altro Istituto di credito che assicuri condizioni più favorevoli.
3. Il bilancio di previsione, per quanto concerne le spese inerenti le attività istituzionali, è distinto per progetti. Per ogni progetto viene allegato un piano finanziario nel quale risultino evidenziati gli oneri per il personale e le spese generali derivanti dalla specifica gestione del progetto stesso.
4. Il pagamento delle spese attraverso apertura di credito a favore di funzionari delegati, ai sensi dell'art. 66 della LR 6 luglio 1977, n. 31, è ammesso:
a) per spese per le quali debba provvedersi al pagamento immediato;
b) per spese relative a manifestazioni o iniziative da realizzarsi fuori dal territorio regionale.
5. In caso di violazione di leggi e regolamenti o inosservanza delle direttive vincolanti della Regione, si applicano le vigenti disposizioni in materia di responsabilità amministrativa e contabile.

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