Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1986, n. 2

ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 7 del 24 gennaio 1986

Art. 37
Personale dell'Agenzia regionale
1. Al personale dell'Agenzia è attribuito lo stato giuridico e il trattamento economico che compete al personale regionale, in base alle disposizioni regionali in materia.
2. Con successiva legge regionale sarà stabilita la dotazione organica del personale dell'Agenzia.
3. L'Agenzia può conferire quando si renda necessario il ricorso a competenze professionali altamente qualificate, incarichi di consulenza e di attività di collaborazione autonoma, nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni regionali.
4. La Regione promuove e favorisce la formazione e l'aggiornamento professionale del personale dell'Agenzia regionale.

Espandi Indice